RADIAZIONI IONIZZANTI

SERVIZI DOSIMETRICI

VIGENTE NORMATIVA

(D.Lgs. 230/95)

1 - Le radiazioni ionizzanti e la loro interazione con la materia

Le radiazioni ionizzanti (citate in seguito con il solo termine "radiazioni") sono particelle od onde elettromagnetiche che si propagano istantaneamente nello spazio fino ad incontrare un mezzo (tessuto od altro materiale) col quale interagiscono ed a cui trasferiscono energia.

I meccanismi di interazione delle radiazioni sono diversi a secondo del tipo e della energia della radiazione e delle caratteristiche del mezzo attraversato.

Il danno subito dai tessuti biologici è in prima approssimazione proporzionale all'energia assorbita per unità di massa del tessuto o organo interessato e pertanto può essere quantificato con l'uso della grandezza fisica denominata DOSE ASSORBITA D, definita come rapporto tra energia media ceduta dalle radiazioni alla materia in un certo elemento di volume e la massa di materia contenuta in detto elemento di volume.

L'unita di misura della dose assorbita è il GRAY (Gy), ed i suoi sottomultipli (milliGray-mGy,pari a 1 millesimo di Gray, ed il microgray -µGy pari a 1 milionesimo di Gray)

A titolo esemplificativo si tenga presente che la dose assorbita dovuta alla radiazione naturale dell'ambiente (originata dai raggi cosmici e dalla radioattività naturale della crosta terrestre) è mediamente attorno ad 1 mGy/anno

Nel campo della protezione dai rischi delle radiazioni viene usata poi una grandezza radioprotezionistica (Art.5 Lett. d e All.IV punto 12.1 del D.Lgs. 230/95) denominata EQUIVALENTE DI DOSE H che tiene conto del diverso danno sanitario prodotto dai vari tipi di radiazioni (radiazioni X e Gamma, Neutroni, Ioni pesanti etc.) e viene ottenuta moltiplicando il valore della dose assorbita D per idonei fattori di modifica denominati Fattori di Qualità Q : nel caso di radiazioni X ,Gamma ed elettroni, il fattore di qualità Q è uguale a 1.

L'unità di misura dell'equivalente di dose è il Sievert (Sv) ed i suoi sottomultipli milliSievert-mSv, pari a 1 millesimo di Sievert, e microSievert-µSv pari a 1 milionesimo di Sievert

Per quanto detto sopra, per radiazioni X ,Gamma ed elettroni 1 Gray è numericamente uguale ad 1 Sievert

2 - Effetti sanitari delle radiazioni

L'azione lesiva delle particelle ionizzanti sull'organismo è una conseguenza dei trasferimenti di energia indotti dai processi di eccitazione e ionizzazione degli atomi e delle molecole dei tessuti biologici a seguito degli urti delle particelle o radiazioni. Va ricordata in merito l'impossibilita' dell'individuo di accorgersi della presenza di radiazioni nell'ambiente in cui opera, poiché queste sono inodori e non inducono alcun tipo di sensazione.

I danni prodotti sull'uomo dalle radiazioni possono essere distinti nelle seguenti tre categorie :

Danni somatici deterministici, costituiti da alterazioni gravi degli organi e tessuti dell'individuo irradiato ( es. radiolesioni cutanee, danni al cristallino, midollo osseo, testicoli, ovaie ecc.) . Sono sostanzialmente caratterizzati da un valore di dose soglia al di sotto della quale non si manifestano e la cui gravità aumenta con la dose. I valori della dose soglia per i diversi tessuti sono in genere abbastanza elevati ed è poco frequente che questo tipo di danno si riscontri nelle odierne condizioni di impiego delle radiazioni.

Danni somatici stocastici , costituiti principalmente da leucemie e tumori solidi indotti nell'individuo irradiato. Non presentano un valore di dose soglia (ipotesi cautelativa assunta a livello internazionale) ed hanno una probabilità di accadimento (non di gravità) che è proporzionale alla dose ricevuta. Per l'ipotesi dell'assenza di una dose soglia anche un valore minimo di dose comporta una probabilità non nulla di danno sanitario stocastico

Danni genetici stocastici , costituiti da un aumento di malattie ereditarie nelle progenie dei soggetti esposti alle radiazioni rispetto alle progenie dei soggetti non esposti. Non presentano un valore di dose soglia (ipotesi cautelativa assunta a livello internazionale) ed hanno una probabilità di accadimento (non di gravità) che è proporzionale alla dose ricevuta.

3. La protezione dalle radiazioni ionizzanti

Per assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori e della popolazione, gli organismi scientifici nazionali ed internazionali hanno da tempo definito un sistema di protezione radiologica che si basa sui seguenti tre principi fondamentali:

  1. Giustificazione , nel senso che l'accettabilità di una operazione che comporti una esposizione alle radiazione deve essere stabilita mediante un'analisi dei costi e dei benefici
  2. Ottimizzazione, nel senso che la realizzazione di una determinata attività con radiazioni deve comportare un livello di dose il più basso possibile, cosicchè ogni ulteriore riduzione della dose non giustifichi il costo aggiuntivo richiesto per la riduzione stessa, tenuto conto che nessuna esposizione alle radiazioni, per quanto piccola, possa essere considerata completamente sicura
  3. Limitazione delle dosi, nel senso che nell'attività svolta devono essere rispettati specifici valori limite di dose fissati rispettivamente per i lavoratori e per gli individui della popolazione

L'esposizione dell'individuo alle radiazioni può avere due diverse origini: irradiazione esterna, causata da fonti di radiazione poste all'esterno dell'individuo e irradiazione interna, causata da fonti di radiazioni introdotte all'interno dell'individuo.

Nel caso di irradiazione esterna per assicurare il rispetto dei limiti di dose occorre procedere ad un sistematico controllo della dose di radiazioni presente nell'ambiente di lavoro (dosimetria ambientale) e della dose ricevuta dal singolo lavoratore (dosimetria individuale) per mezzo di adeguati strumenti di misura.

4 - Norme di legge per l'impiego delle radiazioni ionizzanti

L'impiego delle sostanze radioattive e delle fonti di radiazioni ionizzanti comporta una serie di obblighi e provvedimenti sanciti dal Decreto Legislativo 230 del 17.3.1995 e dal D.P.R. 185 del 13/2/1964, al fine di assicurare l'abbattimento del derivante rischio di danni sanitari ai lavoratori ed agli individui della popolazione.

Le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 230/95 per garantire un adeguato sistema di protezione comprendono tra l'altro quanto segue:

Art.61 - Obblighi dei datori di lavoro dirigenti e preposti

Art.72 - Ottimizzazione della protezione

Art.75 - Sorveglianza Fisica

Art.77 - Esperti Qualificati

Art.79 - Attribuzione degli esperti qualificati

Art.76 - Servizi di Dosimetria

Art.107 - Taratura dei mezzi di misura e apparecchi di misura individuali

All. III punto 3 - Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti

All. III punto 7 - Valutazione delle dosi

All. III punto 8 - Sorveglianza Fisica ambientale

All. IV punto 1 - Limiti di equivalente di dose per esposizione globale ed equivalente di dose efficace per i lavoratori esposti

All. IV punto 14 - Limiti di equivalente di dose per esposizione globale ed equivalente di dose efficace per le persone del pubblico

Dal punto di vista operativo, in virtù dell'Art.75 e dell'Art.77 il datore di lavoro che esercisce le attività con radiazioni deve provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione per mezzo di un Esperto Qualificato iscritto nell'elenco nominativo tenuto dall'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Per sorveglianza fisica si intende l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'Esperto Qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione (Art.6 comma 1 lett. i)

Inoltre, ai sensi dell'Art.61 comma 4 i datori di lavoro devono avvalersi degli Esperti Qualificati per ottemperare agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo medesimo; che comprendono al punto d) anche quello di fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti.

Appare quindi chiaro che l'Esperto Qualificato deve assumere in toto la responsabilità di una corretta ed adeguata pianificazione dei criteri e dei mezzi da adottare per assicurare per conto del datore di lavoro la protezione dei lavoratori e della popolazione nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal medesimo decreto.

5 - Dosimetria individuale per irradiazione esterna e Servizi di Dosimetria

Le attribuzioni dell'Esperto Qualificato sancite dall'Art. 79 prevedono in particolare la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne, che a norma dell'Art.75 deve essere eseguita mediante uno o più apparecchi di misura individuale nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (Art. 79 comma 2).

Gli apparecchi di misura individuali che sono nominativi ed associati al singolo lavoratore, ove non in dotazione alla strumentazione dell'Esperto Qualificato, possono essere acquisiti presso specifiche strutture esterne denominate Servizi di Dosimetria, contemplate all' Art 76 e Art.107 del D.Lgs. 230/95.

Nel merito il comma 3 dell'Art. 107 stabilisce che gli apparecchi di misura individuali utilizzati per la rilevazione delle dosi devono essere dichiarati di tipo riconosciuto da istituti previamente abilitati, con decreto di prossima emissione.

Allo stato attuale i servizi di dosimetria in regime volontaristico sono sottoposti a delle prove tecniche di qualificazione e di riconoscimento di affidabilità da parte di una struttura tecnica denominata ENEA-EDP.

Poiché ai sensi ai sensi dell'Art. 79 la valutazione della dose individuale dei lavoratori è attribuzione e responsabilità dell'Esperto Qualificato, è ormai prassi comune da parte di quest'ultimo avvalersi di servizi di dosimetria riconosciuti dall'ENEA-EDP.

Inoltre nell'ambito delle proprie attribuzioni l'Esperto Qualificato individua tutti gli ulteriori requisiti tecnico-gestionali richiesti dalle specifiche esigenze radioprotezionistiche da assicurare per conto del datore di lavoro.

In tal senso di particolare rilievo possono essere i seguenti requisiti :

° Tipo di dosimetro

° Tipo di rivelatori

° Tecnica di misura

° Intervallo energetico di misura

° Possibilità di valutazione dell'energia della radiazione

° Soglia di rivelazione e minima dose certificata

° Accuratezza di misura

° Protocolli di taratura del Servizio

° Tipo di confezionamento del dosimetro

° Tipo di identificazione

° Tipo di codificazione

° Garanzia di univocità di attribuzione della dose valutata

° Caratteristiche di impermeabilità e sterilizzabilità del dosimetro

° Simmetria di utilizzo

° Accessori di utilizzo

° Modulistica del Servizio

° Modalità e tempi di trasmissione dei dati all'utente

Nella pratica quindi l'Esperto Qualificato per la valutazione della dose individuale dei lavoratori (Allegato III punto 7.1) provvede di volta in volta alla stesura di una scheda tecnica indicante i requisiti necessari dell'apparecchio di misura e quelli gestionali dei dati di interesse.

6 - Il Servizio di Dosimetria Nucleonova

La S.r.l. Nucleonova, fondata nell'anno 1978, è una società di servizi, avente per oggetto sociale l'espletamento del servizio di Sorveglianza Dosimetrica di cui all'art. 61 lett. c) del D.P.R. 185/64 e all'art.61 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 230/95.

Per l'espletamento del suo oggetto sociale la società dispone di un proprio laboratorio di termoluminescenza dotato di tutte le attrezzature complementari e di un proprio centro elaborazione dati dotato di un software tecnico-gestionale appositamente realizzato.

Fermo restando che la responsabilità della scelta del Servizio Dosimetrico, resta affidata in base alla normativa attuale, all'Esperto Qualificato ; come sottolineato dal gruppo ENEA-EDP sull'elenco dei servizi dichiarati affidabili, per quanto al comma 4 dell'art.61 del D.Lgs.230/95, e per quanto all'art. 79 del medesimo D.Lgs., il Servizio Dosimetrico Nucleonova riconosce, quale primo ed effettivo destinatario dei risultati delle misure di dose effettuate presso il proprio laboratorio, l'Esperto Qualificato.

In ottemperanza al comma 3 dell'Art. 107 del D.Lgs. 230/95, nelle more dell'emissione dell'opportuno decreto applicativo, il Servizio Dosimetrico Nucleonova sottopone volontariamente i diversi tipi di servizi espletati alle prove tecniche di qualificazione e di riconoscimento di affidabilità da parte dell'ENEA-EDP.

Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 79 comma 1 lett. b) punti 3 e 4 del D.Lgs. 230/95, il Servizio Dosimetrico Nucleonova consente l'accesso al proprio laboratorio, in ogni momento, senza preavviso, per qualsiasi tipo di controllo e verifica, agli Esperti Qualificati che esercitano la Sorveglianza Fisica presso le strutture ove, per la rilevazione delle dosi individuali e/o ambientali, sono in uso i dosimetri Nucleonova.