RADIAZIONI IONIZZANTI - SERVIZI DOSIMETRICI - NORMATIVA VIGENTE

1 - Le radiazioni ionizzanti e la loro interazione con la materia

Le radiazioni ionizzanti (citate in seguito con il solo termine "radiazioni") sono particelle od onde elettromagnetiche che si propagano istantaneamente nello spazio fino a incontrare un mezzo (tessuto o altro materiale) col quale interagiscono ed a cui trasferiscono energia.

I meccanismi d'interazione delle radiazioni sono diversi a secondo del tipo e della energia della radiazione e delle caratteristiche del mezzo attraversato.

Il danno subito dai tessuti biologici è in prima approssimazione proporzionale all'energia assorbita per unita' di massa del tessuto od organo interessato e pertanto puó essere quantificato con l'uso della grandezza fisica denominata DOSE ASSORBITA D, definita come rapporto tra energia media ceduta dalle radiazioni alla materia in un certo elemento di volume e la massa di materia contenuta in detto elemento di volume.

L'unita di misura della dose assorbita è il GRAY (Gy), e i suoi sottomultipli (milliGray-mGy, pari a 1 millesimo di Gray, e il microgray -μGy pari a 1 milionesimo di Gray)

A titolo esemplificativo si tenga presente che la dose assorbita dovuta alla radiazione naturale dell'ambiente (originata dai raggi cosmici e dalla radioactivity' naturale della crosta terrestre) è mediamente attorno ad 1 mGy/anno

Nel campo della protezione dai rischi delle radiazioni viene usata poi una grandezza radioprotezionistica (Art.5 Lett. D e All.IV punto 12.1 del D.Lgs. 230/95) denominata EQUIVALENTE DI DOSE H che tiene conto del diverso danno sanitario prodotto dai vari tipi di radiazioni (radiazioni X e Gamma, Neutroni, Ioni pesanti etc.) e viene ottenuta moltiplicando il valore della dose assorbita D per idonei fattori di modifica denominati Fattori di Qualità Q: nel caso di radiazioni X ,Gamma ed elettroni, il fattore di qualità Q è uguale a 1.

L'unita' di misura dell'equivalente di dose è il Sievert (Sv) e i suoi sottomultipli milliSievert-mSv, pari a 1 millesimo di Sievert, e microSievert-μSv pari a 1 milionesimo di Sievert

Per quanto detto sopra, per radiazioni X ,Gamma ed elettroni 1 Gray è numericamente uguale ad 1 Sievert


2 - Effetti sanitari delle radiazioni

L'azione lesiva delle particelle ionizzanti sull'organismo è una conseguenza dei trasferimenti di energia indotti dai processi di eccitazione e ionizzazione degli atomi e delle molecole dei tessuti biologici a seguito degli urti delle particelle o radiazioni. Va ricordata in merito l'impossibilità dell'individuo di accorgersi della presenza di radiazioni nell'ambiente in cui opera, poiché queste sono inodori e non inducono alcun tipo di sensazione.

I danni prodotti sull'uomo dalle radiazioni possono essere distinti nelle seguenti tre categorie:

  • Danni somatici deterministici, costituiti da alterazioni gravi degli organi e tessuti dell'individuo irradiato (es. radiolesioni cutanee, danni al cristallino, midollo osseo, testicoli, ovaie ecc.) . Sono sostanzialmente caratterizzati da un valore di dose soglia al di sotto della quale non si manifestano e la cui gravità aumenta con la dose. I valori della dose soglia per i diversi tessuti sono in genere abbastanza elevati ed è poco frequente che questo tipo di danno si riscontri nelle odierne condizioni di impiego delle radiazioni.
  • Danni somatici stocastici , costituiti principalmente da leucemie e tumori solidi indotti nell'individuo irradiato. Non presentano un valore di dose soglia (ipotesi cautelativa assunta a livello internazionale) ed hanno una probabilità di accadimento (non di gravità) che è proporzionale alla dose ricevuta. Per l'ipotesi dell'assenza di una dose soglia anche un valore minimo di dose comporta una probabilità non nulla di danno sanitario stocastico
  • Danni genetici stocastici , costituiti da un aumento di malattie ereditarie nelle progenie dei soggetti esposti alle radiazioni rispetto alle progenie dei soggetti non esposti. Non presentano un valore di dose soglia (ipotesi cautelativa assunta a livello internazionale) ed hanno una probabilità di accadimento (non di gravità) che è proporzionale alla dose ricevuta.

3. La protezione dalle radiazioni ionizzanti

Per assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori e della popolazione, gli organismi scientifici nazionali e internazionali hanno da tempo definito un sistema di protezione radiologica che si basa sui seguenti tre principi fondamentali:

  • Giustificazione , nel senso che l'accettabilità di una operazione che comporti una esposizione alle radiazioni deve essere stabilita mediante un'analisi dei costi e dei benefici
  • Ottimizzazione, nel senso che la realizzazione di una determinata attività con radiazioni deve comportare un livello di dose il pi� basso possibile, cosicché ogni ulteriore riduzione della dose non giustifichi il costo aggiuntivo richiesto per la riduzione stessa, tenuto conto che nessuna esposizione alle radiazioni, per quanto piccola, possa essere considerata completamente sicura
  • Limitazione delle dosi, nel senso che nell'attività svolta devono essere rispettati specifici valori limite di dose fissati rispettivamente per i lavoratori e per gli individui della popolazione

L'esposizione dell'individuo alle radiazioni puó avere due diverse origini: irradiazione esterna, causata da fonti di radiazione poste all'esterno dell'individuo e irradiazione interna, causata da fonti di radiazioni introdotte all'interno dell'individuo.

Nel caso d'irradiazione esterna per assicurare il rispetto dei limiti di dose occorre procedere a un sistematico controllo della dose di radiazioni presente nell'ambiente di lavoro (dosimetria ambientale) e della dose ricevuta dal singolo lavoratore (dosimetria individuale) per mezzo di adeguati strumenti di misura.


4 - Norme di legge per l'impiego delle radiazioni ionizzanti

L'impiego delle sostanze radioattive e delle fonti di radiazioni ionizzanti comporta una serie di obblighi e provvedimenti sanciti dal Decreto Legislativo 230 del 17.3.1995 e dal D.P.R. 185 del 13/2/1964, al fine di assicurare l'abbattimento del derivante rischio di danni sanitari ai lavoratori ed agli individui della popolazione.

Le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 230/95 per garantire un adeguato sistema di protezione comprendono tra l'altro quanto segue:

  • Art.61 - Obblighi dei datori di lavoro dirigenti e preposti
  • Art.72 - Ottimizzazione della protezione
  • Art.75 - Sorveglianza Fisica
  • Art.77 - Esperti Qualificati
  • Art.79 - Attribuzione degli esperti qualificati
  • Art.76 - Servizi di dosimetria
  • Art.107 - Taratura dei mezzi di misura e apparecchi di misura individuali
  • All. III punto 3 - Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti
  • All. III punto 7 - Valutazione delle dosi
  • All. III punto 8 - Sorveglianza Fisica ambientale